Camera di commercio - Durata - Rinnovo - Apprendisti
Questi sono alcuni dei punti fondamentali del Decreto che istituisce la certificazione
obbligatoria (il cosiddetto patentino frigorista) in Italia per i tecnici del freddo in recepimento della Direttiva CE 842 (ora
Regolamento UE 573/2024).
Il Decreto
Il Decreto del Presidente della Repubblica n.43 del 27 gennaio 2012 ha titolo «Regolamento recante modalità di attuazione del Regolamento (CE)
n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra».
Chiunque intenda svolgere le attività di installazione, manutenzione, assistenza, recupero di refrigerante e controllo delle perdite
deve obbligatoriamente iscriversi al
Registro telematico degli
F-gas.
L’iscrizione viene effettuata presso la Camera di Commercio competente, esclusivamente per via telematica. (art. 8)
Durata della certificazione
La certificazione ha una scadenza di dieci anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova
quest’ultimo su domanda dell’interessato, che deve sostenere un nuovo esame.
Comunque ogni anno il personale certificato deve provvedere al mantenimento del proprio patentino presentando un'autocertificazione in cui
dichiara di aver svolto l'attività durante l'anno precedente e di aver operato sempre nel rispetto della corretta esecuzione delle procedure
professionali.
Obbligo di certificazione
L’obbligo di certificazione non si applica, per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono apprendistato finalizzato all’acquisizione
delle capacità pratiche in vista dell’esame, purché l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un
certificato che contempla tale attività (art. 11)
Chi deve certificarsi
Le imprese possono svolgere le attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento dell'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato.