Comunicare le informazioni - Uso e consumo F-gas - Impresa certificata - Tecnico certificato - Installazione - Controllo delle fughe -
Riparazione - Manutenzione - Smantellamento - Formato cartaceo
La novità introdotta dal
Decreto del Presidente della
Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 che recepisce il Regolamento Europeo sugli F-gas è stata quella di abolire il registro
dell'apparecchiatura in forma cartacea e di obbligare alla sua compilazione in formato elettronico.
Il ruolo della banca dati
Il suddetto decreto istituisce una
banca dati telematica che ha lo scopo di raccogliere tutte le informazioni che servono a monitorare
l'uso ed il consumo degli F-gas (HFC
e HFO).
Anche il libretto d'impianto è stato inglobato all'interno della banca dati.
Tempi di inserimento
Sia nel caso di nuova installazione, sia di controllo delle fughe, sia di riparazione e manutenzione, sia di smantellamento di un'apparecchiatura
l'impresa certificata o il tecnico certificato devono comunicare entro 30 giorni le informazioni richieste per via telematica alla banca dati F-gas.
Libretto d'impianto cartaceo
Il "vecchio" registro dell'apparecchiatura, quello in formato cartaceo, non ha più nessun obbligo di compilazione. Però, può comunque essere
utilizzato se non altro per una questione di comodità: può servire in cantiere per appuntarsi i dati che devono poi essere
obbligatoriamente inseriti nella banca dati.