Banca dati Fgas

Iscrizione, gestione, compilazione, consultazione

DPR 146 - Apparecchiature non ermeticamente sigillate - Diritti di segreteria - ISPRA


Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 che recepisce il Regolamento Europeo sugli F-gas.
Tra le finalità di tale Decreto vi sono quelle di individuare le procedure per la designazione degli organismi di certificazione; di individuare le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione; di disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, di disciplinare l’etichettatura delle apparecchiature e di disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati .

A cosa serve la banca dati

La finalità della banca è quella di raccogliere e conservare informazioni relative a:
- vendite di gas fluorurati a effetto serra;
- apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite;
- attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.

I dati raccolti nella banca

La banca serve per raccogliere molteplici dati relativi ai refrigeranti HFC e HFO e alle apparecchiature che li contengono: la vendita, l'uso, il recupero, chi li maneggia e li gestisce.

Vendita di gas e apparecchiature

Nella banca dati vengono annotati i dati delle persone fisiche o delle imprese che acquistano refrigeranti HFC e HFO, nonchè le quantità acquistate.
Inoltre vengono riportati i dati degli acquirenti di apparecchiature non ermeticamente sigillate (come, ad esempio, i climatizzatori split):
- tipologia di apparecchiatura;
- numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
- anagrafica dell’acquirente;
- dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata;
- l’anagrafica dell’utilizzatore finale.

Installazione

Quando un'impresa installa un apparecchiature fissa di refrigerazione o di condizionamento d’aria, una pompa di calore fissa, un'apparecchiatura fissa di protezione antincendio, una cella frigorifera per autocarri e rimorchi frigoriferi, commutatori elettrici contenenti HFC deve inserire nella banca dati le seguenti informazioni:
- numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
- anagrafica dell’operatore;
- data e luogo di installazione;
- tipologia di apparecchiatura;
- codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e e ventualmente aggiunti durante l'installazione;
- nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
- eventuali osservazioni.

Controlli delle fughe, manutenzioni, riparazioni

Quando un'impresa certificata o una persona fisica certificata esegue il primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature già installate o esegue un intervento successivo al primo comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
- data, se disponibile, e luogo di installazione;
- anagrafica dell’operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
- nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
- data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
- quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura;
- eventuali osservazioni.

Smantellamento dell'apparecchiatura

Quando un'impresa certificata o una persona fisica certificata esegue lo smantellamento di un'apparecchiatura comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
- data e luogo di smantellamento;
- anagrafica dell’operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
- misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di smantellamento;
- eventuali osservazioni.

Tempi per la comunicazione

Il DPR stabilisce che tutte le comunicazioni alla banca dati devono avvenire entro 30 giorni dalla data dell'intervento.

Gestione della banca dati

Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati, le imprese che vendono HFC e HFO e apparecchiature non ermeticamente sigillate si iscrivono, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria.

Diritti per la compilazione della banca dati

Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, i diritti di segreteria previsti.

Consultazione della banca dati

Gli operatori verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l’accesso alla pagina riservata della Banca dati e da cui possono scaricare un attestato contenente tutte le informazioni sulla propria apparecchiatura.

Relazione sui dati della banca

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) accede all’area riservata della banca dati per elaborare e trasmettere al Ministero dell’ambiente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.

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W3C
Banca dati Fgas
ID pagina: 495 - I120
Data creazione: 05/03/2020
Ultimo aggiornamento: -
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