DIRETTIVA PED
Attrezzature in pressione
Abroga dal 19 luglio 2016 la Direttiva 97/23/CE
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RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA IN ITALIA - In Italia la Direttiva PED viene recepita dal Decreto Legislativo n.26 del 15/2/2016 (che modifica il
Decreto Legislativo del 25 febbraio 2000, n. 93) e dal Decreto Ministeriale n.329 del 1/12/2004. Il primo riguarda la progettazione, la costruzione e la valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli
insiemi mentre il secondo è attinente all’esercizio degli stessi sul territorio italiano.
Decreto Legislativo n.26 del 15 febbraio 2016. Modifica il Decreto Legislativo n.93 del 25 febbraio 2000
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Decreto Legislativo n.93 del 25 febbraio 2000.
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PUNTI FONDAMENTALI DELLA PED - Ecco, in sintesi, alcune disposizioni fondamentali contemplate dalla direttiva PED:
=> Attrezzature a pressione e insiemi devono mantenere le loro caratteristiche di sicurezza, così come garantite dal costruttore, durante
tutto il loro periodo di utilizzazione.
=> Tutte le attrezzature e gli insiemi a pressione devono essere marcati CE prima di poter essere immessi sul mercato.
=> Recipienti, accessori a pressione, accessori di sicurezza e tubazioni devono essere sottoposte a collaudo.
=> Per determinare la categoria di rischio di un impianto è necessario fissare, prima di tutto, questi parametri: PS = pressione massima ammissibile;
TS = temperatura minima e massima ammissibile.
=> L'allegato I della Direttiva stabilisce che il Costruttore di un'attrezzatura in pressione predisponga delle istruzioni da consegnare
all'utilizzatore riguardanti la sicurezza di utilizzo.
=> La valutazione di conformità di ciò che viene venduto è responsabilità del fornitore (colui che fattura), qualunque sia l'insieme di impianto.
=> Se la fabbricazione di un'attrezzatura in pressione prevede alcune fasi da dare in subappalto, il Costruttore subappaltatore deve comunque
assumersi la responsabilità della conformità dell'intera attrezzatura. Inoltre deve garantire all'Organismo Notificato di poter compiere eventuali
ispezioni presso il subfornitore.
Progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione
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Comunicazione della Commissione Europea
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Decreto ministeriale n. 329 del 1 dicembre 2004
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Patentino che certifica le abilità degli installatori
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Prima della messa in servizio l'impianto frigorifero va preventivamente verificato da personale autorizzato
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CERTIFICAZIONE PER GLI IMPIANTI FANTASMA - 12 febbraio 2009 - A partire da questa data è obbligatorio, secondo quanto previsto dall'articolo
16 del Decreto ministeriale 329 del 1 dicembre
2004, denunciare all'ISPESL tutti gli impianti (i cosiddetti "impianti fantasma") mai sottoposti a valutazione di conformità; secondo la normativa
PED.
Tale valutazione riguarda tutti i recipienti per liquidi e le tubazioni (le cui caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le
condizioni di obbligatorietà alla riqualificazione periodica) che erano già in esercizio alla data di entrata in vigore di tale decreto (per i
quali all'epoca veniva consentito un arco di tempo di 4 anni per poterli certificare secondo
il Decreto legislativo n.93 del 25 febbraio 2000)
e che fino alla data del 12 febbraio 2009 non sono mai stati assoggettati ad omologazioni o controlli di legge.
Circolare 23 maggio 2005
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Decreto Legislativo 02/02/2002
2feb02
Circolare n. 2117
19nov05
Un utile documento curato dall'ISPESL riguardante la direttiva PED
Comunicazione del 19 dicembre 2006
15giu08
Testo integrale
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