Normativa tecnica di riferimento per le attrezzature a pressione
Circolare n.2117 del 2 marzo 2005
Attrezzature a pressione - Apparecchi semplici a pressione - PED
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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Normativa tecnica di riferimento per le attrezzature a pressione e per gli insiemi di cui alla direttiva 97/23/CEE e degli
apparecchi semplici a pressione di cui alle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE.
Data Emanazione: 02/03/2005
Data Pubblicazione: 11/03/2005
(Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11/3/2005)
Ai costruttori di attrezzature a pressione ed insiemi
Ai costruttori di apparecchi semplici
Ai costruttori di generatori di vapore d'acqua o acqua surriscaldata, di recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o
disciolti o di vapori diversi dal vapore d'acqua e degli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione
Ai costruttori di recipienti per liquidi e di tubazioni per liquidi e di recipienti per vapori e gas
Agli utilizzatori in generale di attrezzature a pressione ed insiemi
Con la recente pubblicazione del
Regolamento 1 dicembre 2004, n. 329, in ordine alla messa in servizio e
l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, è possibile attuare la nuova legislazione comunitaria in forma completa, secondo i nuovi
principi. Invece la legislazione di riferimento per la costruzione delle attrezzature a pressione e agli insiemi, gli apparecchi semplici a pressione, i
generatori di vapore d'acqua o ad acqua calda surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti,
i recipienti di vapori diversi dal vapore d'acqua, i recipienti degli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione, i recipienti per liquidi, i
recipienti per vapori e gas ed alle tubazioni, è individuata dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di recepimento della
direttiva 97/23/CEE e dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di
recepimento delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE.
Per quanto concerne, invece, la legislazione in ordine alla messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, questa è
costituita dal Regolamento 1 dicembre 2004, n. 329.
Pertanto, l'utilizzazione in atti amministrativi di riferimenti allo storico regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non appare più compatibile con il nuovo
quadro legislativo. Per quanto concerne, inoltre, i riferimenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e degli operatori, presenti nel citato
regio decreto gli stessi sono stati superati dalla legislazione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e successive modifiche.
Restano, di conseguenza, invariate le competenze della Unità sanitarie locali, Aziende sanitarie locali e ARPA, derivando le stesse da una normativa
specifica.
Roma, 2 marzo 2005
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e competitività
Goti