Obblighi normativi - Lettera C - Committente - Titoli di studio - Titoli professionali
Quali sono gli obblighi normativi da rispettare per poter esercitare la professione di installatore di
impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria?
In altre parole: come si diventa frigorista?
La legge di riferimento
Il riferimento legislativo è il
Decreto Ministeriale 37 del 22 gennaio 2008, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici.
In esso è contenuto il regolamento che riguarda gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso,
collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
L'articolo 1, comma 2, lettera c) di tale regolamento cita proprio gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di
ventilazione ed aerazione dei locali.
Chi può diventare frigorista
Per conoscere i requisiti tecnici e professionali che permettono di svolgere la professione di frigorista il riferimento è l'art. 3 del
suddetto DM. Tale articolo stabilisce che le imprese, iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane sono abilitate
all'esercizio delle attività come sopra definito, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico
da essi preposto con atto formale, è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore
dell'attività specifica, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni
continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la
prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e
quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.
Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno
svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
Imprese abilitate
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti
ad imprese abilitate secondo quanto previsto dal su citato articolo 3.
Pompe di calore
Per quanto riguarda le pompe di calore il riferimento normativo è l'articolo 15 del Decreto Legislativo n.28 del 3 marzo 2011, attinente l'attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Esso stabilisce che la qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di sistemi geotermici a bassa
entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei medesimi requisiti tecnico professionali necessari per svolgere l'attività di
installazione di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione. Per quanto riguarda il richiesto titolo
di formazione professionale (punto c del precedente elenco) sussiste un'ulteriore condizione, però. Infatti a decorrere dal 1 agosto 2013 tale
titolo di formazione professionale deve essere rilasciato, nel rispetto delle modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province
autonome, da fornitori di formazione riconosciuti ed autorizzati.
Invece, per quanto riguarda il previo periodo di formazione, esso deve avere la seguente caratteristica: una formazione preliminare di idraulico
o di tecnico frigorista e competenze di base di elettricità e impianti idraulici (taglio di tubi, saldatura e incollaggio di giunti di tubi,
isolamento, sigillamento di raccordi, prove di tenuta e installazione di sistemi di riscaldamento o di raffreddamento)