Marcatura CE - Regola d'arte - Danno alla salute - Inquinamento acustico - Denuncia
Se un vicino si lamenta del troppo rumore di un condizionatore, clmatizzatore o pompa di calore e chiede
di rimuoverlo, anche se è nei limiti di tolleranza in riferimento all’inquinamento acustico, potrebbe averla vinta.
Se il vicino si lamenta per la rumorosità
Anche se l'apparecchiatura ha la marcatura CE (il che vuol dire prodotto conforme a tutte le norme applicabili) ed é installato a regola d’arte, può non
bastare.
Infatti se un vicino prova l'esistenza di un danno alla salute ne può richiedere la rimozione e il giudice in questo caso probabilmente gli darà
ragione.
Il rumore provocato dall'unità esterna
E’ quanto già successo in un caso analogo esaminato dalla sentenza della Cassazione del 17 gennaio 2011, n. 939, la quale si è conclusa con la rimozione di
un'apparecchiatura che, pur essendo nei limiti di tollerabilità dell’inquinamento acustico provocato dall'unità esterna, causava uno stress eccessivo a un
vicino che non riusciva a svolgere il suo lavoro.
Queste conclusioni dei giudici sono derivate dal principio secondo il quale "in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei
limiti di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le
modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le
immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c.".
La sentenza: quiete pubblica, danni al vicino, diritto alla salute
I principi dell’art. 844 c.c., nella prima parte, si basano sull'evidente considerazione che: “se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare
intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la
quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione
della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c. e pertanto illecite anche sotto il
profilo civilistico”. Mentre nella seconda parte si basa sul principio: “secondo cui, nel conflitto tra le esigenze della produzione, pur
contemplate dall'art. 844 c.c., ed il diritto alla salute, un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica deve attribuire necessaria
prevalenza al secondo”
Parere del condominio riguardo la rumorosità e denuncia
I giudici della II Sezione Civile della Corte d'Appello di Venezia hanno imposto la rimozione di un condizionatore che era stato installato su una parete
esterna di un condominio senza la richiesta del parere dei vicini di casa. Il condizionatore, infatti, era fonte di rumorosità ma anche causa di
danno al decoro architettonico del palazzo e quindi di deprezzamento dell'intero fabbricato. La denuncia degli altri condomini del palazzo ha portato quindi
alla sentenza di rimozione da parte della Cassazione.