Regolamento CE 1005/09: la fine degli HCFC

L'eliminazione dell'R22 e delle sostanze dannose per l'ozono (ODS)

CFC - HCFC - Disposizioni - Registro apparecchiatura - Controlli - Ricerca fughe - 3 kg


esclamativo

www.interfred.it declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze od omissioni presenti nel testo della presente Legge


Dal 1 gennaio 2010 è in vigore il nuovo Regolamento CE 1005 del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Esso sostituisce ed integra il vecchio Regolamento 2037 del 2000, che viene abrogato, e riguarda tutti i refrigeranti clorurati (CFC e HCFC) e gli halon.

Eliminazione HCFC

Questo Regolamento conferma le disposizioni del precedente riguardo la completa eliminazione dei refrigeranti HCFC, sia per quanto riguarda la commercializzazione che l'utilizzazione nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
Esso stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono e dei prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.

Cosa dice il Regolamento

Ecco, in sintesi, le principali disposizioni in esso contenute:
www.interfred.it declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze od omissioni presenti in tale sintesi

> dal 1 gennaio 2010 è vietata la produzione di CFC, HCFC e halon.
Specifiche deroghe consentono la produzione di HCFC in maniera contingentata fino al 31 dicembre 2019.

> dal 1 gennaio 2010 sono vietati l’immissione sul mercato e l’uso di CFC, HCFC e halon vergini.
Specifica deroga consente fino al 31 dicembre 2014 di immettere sul mercato HCFC rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione.

> dal 1 gennaio 2010 è vietata l’immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono CFC e HCFC, salvo alcune deroghe

> fino al 31 dicembre 2014 gli HCFC riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione o l’assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza.

> le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti un fluido riciclato in quantità pari o superiore a 3 kg tengono un registro della quantità e del tipo di sostanza recuperata e aggiunta, nonché della società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione o l’assistenza.

> le imprese che utilizzano HCFC rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza tengono un registro delle imprese che hanno fornito gli HCFC rigenerati e della provenienza degli HCFC riciclati.

> le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti 3 kg o più di CFC o HCFC devono essere controllate periodicamente per la ricerca di eventuali fughe presenti.
In caso di presenza di fughe, esse vanno riparate entro 14 giorni.

> per le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti 3 kg o più di CFC o HCFC deve essere predisposto un registro dell'apparecchiatura (libretto d'impianto)

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Regolamento CE 1005/09: la fine degli HCFC
ID pagina: 451 - A136
Data creazione: 05/12/2009
Ultimo aggiornamento: 10/04/2020
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