Direttiva 92/1/CE

della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana


ABROGATA



esclamativo

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Gazzetta ufficiale n. L 034 del 11/02/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÁ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

vista la direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (1), in particolare l'articolo 11;

considerando che nella fattispecie le disposizioni legislative devono limitarsi alle sole prescrizioni necessarie per soddisfare alle esigenze imperative ed essenziali in materia di controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione in modo da garantire che i valori di temperatura previsti all'articolo 5 della direttiva 89/108/CEE siano pienamente rispettati;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1 
La presente direttiva concerne le modalità di controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati.

Articolo 2 
1. Durante la loro utilizzazione, i mezzi di trasporto ed i locali di immagazzinamento e di conservazione devono essere dotati di adeguati strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino, frequentemente ed a intervalli regolari, la temperatura dell'aria in cui si trovano i prodotti surgelati destinati all'alimentazione umana. Nel caso del trasporto gli strumenti di misurazione devono essere approvati dall'autorità competente del Paese dove i mezzi di trasporto sono stati immatricolati. Le registrazioni delle temperature così ottenute devono essere datate e conservate dagli operatori per almeno un anno ad anche più a lungo, secondo la natura dell'alimento.
2. La temperatura dell'aria durante la conservazione nei banchi espositori per la vendita al dettaglio e durante la distribuzione locale è misurata da un termometro facilmente visibile che, nel caso dei banchi espositori aperti, indichi la temperatura al punto di aerazione al livello della linea, chiaramente indicata, di carico massimo.
3. Gli Stati membri possono prevedere una deroga al paragrafo 1 per le celle frigorifere di dimensione inferiore a 10 m3 destinate alla conservazione delle scorte nei punti di vendita al dettaglio consentendo che la temperatura dell'aria sia misurata con un termometro facilmente visibile.

Articolo 3
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 1993, ad eccezione dei trasporti ferroviari per i quali la data di applicazione verrà stabilita successivamente.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1992

Per la Commissione

Martin BANGEMANN
Vicepresidente

(1) GU n. L 40 dell'11.02.1989, pag. 34

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Direttiva 92/1/CE
ID pagina: 326 - A098
Data creazione: 16/08/2003
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