Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
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(GU n. 93 del 20-4-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n.1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che determina, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE)
n. 842/2006, il formato della relazione che deve essere presentata alla Commissione dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas
fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n.1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento
(CE) n. 842/2006, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n.1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento
(CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati
ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n.1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento
(CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di
calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento
(CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto
concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto
serra;
Visto il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento
(CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto
concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento
(CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni
gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
Visto il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento
(CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni
solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;
Visto il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento
(CE) n. 842/2006, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione
del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad
effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento
(CE) n. 42/2006, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, ed in particolare gli articoli 142 e 143;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, ed in particolare
l'articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell'atto di notorieta';
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata
dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento
e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'articolo 4 che da' attuazione al capo II del regolamento (CE) n.765/2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010,
recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita'
di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010,
recante designazione di 'ACCREDIA' quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza
del mercato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 luglio 2010, di costituzione della Commissione interministeriale di sorveglianza
presso l'Autorita' nazionale italiana per l'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del sopracitato decreto ministeriale del 22
dicembre 2009;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1 - Finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione del
regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea
di esecuzione dello stesso con riferimento a:
a) l'individuazione delle autorita' competenti di cui agli articoli 3,
paragrafo 6, e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006;
b) le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e
valutazione delle persone e delle imprese di cui agli articoli 10 e 11 del
regolamento (CE) n. 303/2008, agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE)
n. 304/2008, agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 e agli
articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008;
c) le procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle
persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 307/2008;
d) il rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese di
cui agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e agli articoli 6
e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008;
e) l'acquisizione dei dati sulle emissioni di cui all'articolo 6,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006;
f) i registri di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
303/2008, all'articolo 10, comma 3, del regolamento (CE) n. 304/2008,
all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 305/2008 e
all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 306/2008;
g) l'etichettatura delle apparecchiature di cui all'articolo 7 del
regolamento (CE) n. 842/2006.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del
regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n.
304/2008, n. 305/2008, n. 1493/2007.
2. Con riferimento alla definizione di operatore di cui all'articolo 2,
paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, il proprietario
dell'apparecchiatura o dell'impianto e' considerato operatore qualora non
abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul
funzionamento tecnico degli stessi.
3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) Organismo di accreditamento: l'organismo designato dall'articolo 2 del
decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009,
recante designazione di 'ACCREDIA', quale unico organismo nazionale
autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del
mercato;
b) accreditamento: attestazione da parte dell'Organismo di accreditamento
che certifica che un determinato organismo di valutazione della
conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove
appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti
nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita'
di valutazione della conformita';
c) schema di accreditamento: insieme di regole e procedure definite,
nonche' di attivita' svolte dall'Organismo di accreditamento per la
concessione, l'estensione ed il mantenimento degli accreditamenti per le
diverse categorie di attivita' certificative coperte da accreditamento e
contraddistinte da differenziazioni significative ai fini delle procedure
di accreditamento;
d) certificato di accreditamento: documento
attestante l'accreditamento di un organismo di valutazione della
conformita' a svolgere attivita' di certificazione di persone e servizi
previste agli allegati A, B e C che formano parte integrante del presente
decreto;
e) valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare se le
prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un
servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state
rispettate;
f) organismo di valutazione della conformita': un organismo che svolge
attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove,
certificazioni e ispezioni;
g) schema di certificazione: insieme di regole e procedure definite,
nonche' attivita' svolte dagli organismi di valutazione della conformita'
per l'attestazione di conformita' di un servizio o di una persona;
h) organismo di certificazione: organismo di certificazione designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, per il rilascio dei certificati alle
persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettere
a), b), c) e d), e alle imprese che svolgono le attivita' di cui
all'articolo 8, comma 2;
i) organismo di valutazione: organismo avente il compito di organizzare le
prove d'esame per le persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo
8, comma 1, lettere a), b), c) e d);
l) organismo di attestazione: organismo avente il compito di erogare un
corso di formazione e rilasciare il relativo attestato alle persone che
svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e);
m) tariffario: documento che definisce le tariffe applicate dagli
organismi di certificazione per la concessione, il mantenimento e il
rinnovo dei certificati;
n) Camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di
regione o di provincia autonoma ove e' iscritta la sede legale
dell'impresa o ove risiede la persona fisica;
o) Registro: registro telematico nazionale di cui all'articolo 13.
Art. 3 - Autorita' Competenti
1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento
(CE) n. 842/2006, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. Ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 842/2006, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. Le Camere di commercio competenti rilasciano i certificati provvisori
previsti dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e dagli
articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008.
Art. 4 - Organismo di Accreditamento
1. L'Organismo di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera
a), rilascia i certificati di accreditamento di cui all'articolo 6, comma
1, ai fini della designazione da parte del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare degli organismi di certificazione di cui
agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, 10 e 11 del
regolamento (CE) n. 304/2008, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 e 4 e
5 del regolamento (CE) n. 306/2008.
2. Le specifiche modalita' per lo svolgimento delle attivita' di
accreditamento sono definite mediante un protocollo d'intesa fra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
l'Organismo di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).
Art. 5 - Organismi di certificazione
1. Gli organismi di valutazione della conformita' in possesso del
pertinente certificato di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1,
vengono designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare quali organismi di certificazione, previa
approvazione da parte dello stesso Ministero del loro tariffario. A tale
fine, trasmettono al Ministero copia del certificato di accreditamento e
il tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati a
cui l'accreditamento si riferisce, contenente le informazioni di cui agli
allegati A.2.3 e B.2.2 che formano parte integrante del presente decreto.
Il Ministero approva il tariffario entro 60 giorni dal ricevimento della
documentazione. In caso di osservazioni o richieste di modifica da parte
del Ministero, tale termine decorre dal ricevimento del documento
modificato secondo le richieste.
2. Gli organismi di certificazione designati di cui al comma 1 devono
iscriversi alla sezione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del
Registro, entro 60 giorni dalla sua istituzione. L'iscrizione viene
effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via
telematica, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7.
3. Gli organismi di certificazione inseriscono per via telematica nelle
sezioni del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettere b) e c), le
informazioni relative:
a) alle persone o alle imprese che hanno ottenuto il pertinente
certificato;
b) al rinnovo delle certificazioni;
c) alla sospensione o revoca dei certificati sulla base delle condizioni
ivi previste.
4. Gli organismi di certificazione trasmettono al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale sulle
attivita' da loro svolte.
5. Gli organismi di certificazione svolgono anche la funzione di organismo
di valutazione, fatta salva la possibilita' per gli stessi di qualificare
organismi di valutazione terzi sulla base dello schema di certificazione
di cui all'Allegato A.2.1 che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 6 - Certificati di accreditamento degli organismi di
valutazione della conformita'
1. L'Organismo di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera
a), rilascia uno o piu' dei certificati di accreditamento di cui
all'allegato A.1, che forma parte integrante del presente decreto, agli
organismi di valutazione della conformita' interessati ad essere designati
quali organismi di certificazione delle persone e uno o piu' dei
certificati di accreditamento, di cui all'allegato B.1, che forma parte
integrante del presente decreto, agli organismi di valutazione della
conformita' interessati ad essere designati quali organismi di
certificazione delle imprese, previa approvazione da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei pertinenti
schemi di accreditamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'Organismo di accreditamento trasmette i
pertinenti schemi di accreditamento al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare che approva gli stessi entro i successivi
60 giorni.
Art. 7 - Organismi di attestazione
1. Gli organismi di attestazione di cui all'articolo 2, comma 3, sono in
possesso della certificazione di cui all'allegato C, che forma parte
integrante del presente decreto, rilasciata da un organismo di valutazione
della conformita', in possesso del certificato di accreditamento ivi
indicato.
2. Gli organismi di valutazione della conformita' in possesso del
certificato di accreditamento di cui al comma 1 devono iscriversi al
Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione alla sezione di cui
all'articolo 13, comma 3, lettera a). L'iscrizione viene effettuata presso
la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con
le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7.
3. Gli organismi di attestazione trasmettono all'organismo di valutazione
della conformita' di cui al comma 2, che ha rilasciato loro la pertinente
certificazione, i nominativi delle persone che hanno ottenuto l'attestato.
4. Gli organismi di valutazione della conformita' di cui al comma 2
inseriscono per via telematica, nelle sezioni del Registro di cui
all'articolo 13, comma 3, lettere a) e d), le informazioni relative:
a) agli organismi di attestazione che hanno ottenuto la certificazione;
b) alle persone che hanno ottenuto l'attestato;
c) alla sospensione o revoca della certificazione agli organismi di
attestazione sulla base delle condizioni ivi previste.
5. Gli organismi di valutazione della conformita' di cui al comma 2
trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare una relazione annuale sulle attivita' svolte dagli organismi di
attestazione.
Art. 8 - Obbligo di iscrizione al Registro
1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla
sua istituzione:
a) persone che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' su
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di
calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di
gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6
kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente
sigillati, etichettati come tali;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
b) persone che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' su impianti
fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto
serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di
gas fluorurati ad effetto serra;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda
gli estintori;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai
commutatori ad alta tensione;
d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad
effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli
impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel
campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.
2. Le imprese che svolgono le seguenti attivita' devono iscriversi al
Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:
a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas
fluorurati ad effetto serra;
b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di
protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto
serra;
c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta
tensione;
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle
apparecchiature che li contengono;
e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di
condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate presso la Camera
di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 7.
4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda
svolgere le attivita' di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente
iscriversi al Registro. L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di
commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalita'
di cui all'articolo 13, comma 7.
5. L'iscrizione al Registro e' condizione necessaria per ottenere i
certificati e gli attestati di cui all'articolo 9.
Art. 9 - Obbligo di certificazione e attestazione
1. Le persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1,
lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso del pertinente
certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame
teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e
alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti
(CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.
2. Le persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1,
lettere a) e b), in possesso di un certificato provvisorio di cui
all'articolo 10, comma 1, devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio
del predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1.
3. Le persone che svolgono l'attivita' di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera e), devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un
organismo di attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, a seguito del
completamento di un corso di formazione basato sui requisiti minimi
relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del
regolamento (CE) n. 307/2008. L'attestazione va rilasciata entro 5 giorni
lavorativi dal completamento del corso di formazione.
4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso
tale periodo, l'organismo di certificazione che ha rilasciato il
certificato rinnova quest'ultimo su domanda dell'interessato.
5. Le imprese possono svolgere le attivita' di cui all'articolo 8, comma
2, lettere a) e b), e prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra
solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo
di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Tale
certificato viene rilasciato all'impresa nel caso in cui quest'ultima
soddisfi i requisiti di cui all'Allegato B.2.1, che forma parte integrante
del presente decreto. Le imprese devono conseguire il certificato entro
sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10,
comma 2.
6. L'obbligo di certificazione non si applica alle seguenti attivita'
effettuate nel luogo di produzione:
a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione,
di condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 2, comma 3, del
regolamento (CE) n. 303/2008;
b) fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi componenti di
impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati
ad effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 304/2008.
Art. 10 - Certificati provvisori
1. Le persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1,
lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui
scadenza e' data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il
certificato di cui all'articolo 9, comma 1. Il certificato provvisorio
riporta le attivita' contemplate nonche', ove applicabile, la categoria di
cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008, e la
data di scadenza.
2. Le imprese che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 2,
lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui
scadenza e' data dal termine entro cui tali imprese devono conseguire il
certificato di cui all'articolo 9, comma 5. Il certificato provvisorio
riporta le attivita' che il titolare e' autorizzato a svolgere e la data
di scadenza.
3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui
al comma 1, presentano una domanda alla Camera di commercio competente
secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7. Tale domanda e'
presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed e'
corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente possiede
un'esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attivita' di cui al
comma 1, acquisita prima della data di entrata in vigore del presente
decreto e specificando, ove applicabile, la categoria di certificato di
cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008 per la
quale l'esperienza professionale e' posseduta.
4. Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui
al comma 2, presentano una domanda alla Camera di commercio competente con
le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7. Tale domanda e' presentata
unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed e' corredata da una
dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il
richiedente impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai
sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
per le attivita' per cui e' richiesto il possesso di un certificato.
5. La Camera di commercio competente rilascia i certificati provvisori
entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione
del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), le informazioni
relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato
provvisorio.
Art. 11 - Deroghe transitorie
1. Ai sensi dell'articolo 4.3, lettera a), del regolamento (CE) n.
303/2008, l'obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1, non
si applica, per un periodo massimo di 2 anni, alle persone che svolgono le
attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), nell'ambito di un
apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacita' pratiche in
vista dell'esame di cui all'articolo 9, comma 1, purche' l'attivita' in
questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di
un certificato che contempla tale attivita'.
2. Ai sensi dell'articolo 4.2 del regolamento (CE) n. 304/2008,
dell'articolo 3.2 del regolamento (CE) n. 305/2008 e dell'articolo 2.2 del
regolamento (CE) n. 306/2008, l'obbligo di certificazione di cui
all'articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo di 1 anno,
alle persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1,
lettere b), c) e d), nell'ambito di un apprendistato finalizzato
all'acquisizione delle capacita' pratiche in vista dell'esame di cui
all'articolo 9, comma 1, purche' l'attivita' in questione sia svolta sotto
la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla
tale attivita'.
3. Ai sensi dell'articolo 2.2 del regolamento (CE) n. 307/2008, l'obbligo
di attestazione di cui all'articolo 9, comma 3, non si applica per un
periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono l'attivita' di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera e), iscritte ad un corso di formazione
finalizzato al rilascio di un attestato di formazione che contempla
l'attivita' pertinente, purche' l'attivita' in questione sia svolta sotto
la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.
4. Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di
commercio competente di avvalersi di una delle deroghe di cui ai commi 1,
2 e 3 secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7. L'istanza e'
corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante
che il richiedente e' in possesso del requisito necessario al rilascio
della pertinente deroga temporanea.
Art. 12 - Esenzioni
1. Non e' soggetta ad obbligo di certificazione di cui all'articolo 9,
comma 1:
a) la persona che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di
un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle
attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o
approvato in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purche' tali operazioni siano svolte
sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che
contempla l'attivita' pertinente;
b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle
apparecchiature di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e'
inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformita' all'articolo
8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale
persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in
possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare
dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di
formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla
categoria III, come indicato nell'allegato al regolamento (CE) n.
303/2008.
2. Le persone interessate dichiarano alla Camera di commercio competente
di avvalersi di una delle esenzioni di cui al comma 1 secondo le modalita'
di cui all'articolo 13, comma 7. L'istanza e' corredata da una
dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente
e' in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente
esenzione.
Art. 13 - Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate
1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sulla base delle risorse gia' destinate a tali
finalita' dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale delle
persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro e' affidata
alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e
le modalita' previste dalla legislazione vigente.
2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Camere di
commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di
valutazione della conformita' e l'Organismo di accreditamento.
3. Il Registro e' costituito dalle seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5,
nonche' degli organismi di valutazione della conformita' e di attestazione
di cui all'articolo 7;
b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato
provvisorio in base all'articolo 10;
c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi
dell'articolo 9, commi 1 e 5;
d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base
all'articolo 9, comma 3;
e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di
certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente
dagli articoli 11 e 12;
f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la
certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del
proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.
4. L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle camere
di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti
dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n.
580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso
articolo.
6. Le Camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e
alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonche' le visure
dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell'attestazione
del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.
7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalita' per
la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8;
b) domande di certificazione provvisoria di cui all'articolo 10;
c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12.
8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati secondo
le procedure e le modalita' predisposte dalle Camere di commercio.
Art. 14 - Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese
rilasciati in un altro Stato membro
1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un
altro Stato membro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 842/2006, trasmettono copia del certificato, allegando ad esso la
traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella cui
circoscrizione territoriale la persona e' domiciliata o l'impresa svolge
prevalentemente la propria attivita', che provvede ad includerli nel
Registro.
2. Le persone in possesso di un attestato rilasciato in un altro Stato
membro ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 307/2008,
trasmettono copia dell'attestato allegando ad esso la traduzione giurata
in lingua italiana, alla Camera di commercio dove la persona o l'impresa
ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria attivita'
che provvede ad includerli nel Registro.
3. Il riconoscimento reciproco non e' applicabile ai certificati
provvisori.
Art. 15 - Registro dell'impianto
1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione,
condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o piu' di gas
fluorurati ad effetto serra tengono il 'Registro dell'Apparecchiatura' di
cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007.
2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3
kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra tengono il 'Registro del
Sistema' di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007.
3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le
informazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE)
n. 842/2006. Il formato del registro e le modalita' della loro messa a
disposizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito web del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono messi a
disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA).
Art. 16 - Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra
1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
842/2006, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo
a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle
applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di
calore, nonche' dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3
kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il
tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantita'
di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente
sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.
2. I dati e il formato relativi alla dichiarazione di cui al comma 1
vengono pubblicati sul sito web del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti che producono, importano o
esportano piu' di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto
serra comunicano le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 842/2006 in riferimento all'anno civile precedente.
4. Le informazioni di cui al comma 3 sono comunicate per via telematica,
tramite il formato elettronico pubblicato sul sito web della Commissione
europea, alla Commissione europea stessa e all'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
anche sulla base delle informazioni di cui ai commi 1 e 3, elabora
annualmente una relazione sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto
serra e la mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web, nel
rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195.
Art. 17 - Etichettatura
1. Le informazioni presenti sulle etichette dei prodotti e delle
apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui
all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006 devono
essere riportate anche in lingua italiana come ulteriore requisito di
etichettatura applicabile previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 1494/2007.
Art. 18 - Notifiche alla Commissione europea
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
notifica alla Commissione europea le informazioni previste dall'articolo 5
del regolamento (CE) n. 842/2006 e le informazioni previste dai pertinenti
regolamenti di esecuzione della Commissione europea.
Art. 19 - Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono
agli adempimenti derivanti dal presente decreto nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 3
aprile 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio
n. 56
Allegato A
(di cui all'articolo 5, comma 5)
REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE
1. CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO
1.1. L'organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli
articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.303/2008 deve essere in possesso
di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella
certificazione delle persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da
parte dell'Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base
alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.303/2008, delle seguenti
figure professionali:
personale che svolge una o piu' delle seguenti attivita' relative alle
apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le
pompe di calore:
a) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di
gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6
kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente
sigillati, etichettati come tali;
b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
c) installazione;
d) manutenzione o riparazione. In particolare, devono essere predisposti
schemi di certificazione specifici per le 4 categorie di certificazione
previste dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008.
1.2. L'organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli
articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008 deve essere in possesso
di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella
certificazione delle persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da
parte dell'Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base
alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.304/2008, delle seguenti
figure professionali:
personale che svolge una o piu' delle seguenti attivita' relative agli
impianti fissi di protezione antincendio:
a) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di
gas fluorurati ad effetto serra; b) recupero di gas fluorurati a effetto
serra, anche per quanto riguarda gli estintori; c) installazione; d)
manutenzione o riparazione.
1.3. L'organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli
articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n.305/2008 deve essere in possesso di
un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione
delle persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte
dell'Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 305/2008, della seguente figura
professionale: personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad
effetto serra da commutatori ad alta tensione.
1.4. L'organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli
articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008 deve essere in possesso di
un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione
delle persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte
dell'Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n.306/2008, della seguente figura
professionale: personale addetto al recupero di taluni solventi a base
di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li
contengono.
2. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE E TARIFFARIO
2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno
schema per la certificazione del personale che, per quanto attiene alle
competenze e conoscenze del personale richiedente la certificazione,
consideri i requisiti specificatamente riportati negli allegati ai
pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea e in tutte
le norme tecniche connesse. Lo schema di certificazione puo', ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, qualificare, previa valutazione, organismi di
valutazione terzi presso i quali vengono svolti gli esami del personale.
Tali organismi di valutazione devono possedere una struttura operativa,
tecnica ed amministrativa che risponda ai criteri generali definiti dalla
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale struttura deve essere adeguata per
competenze e per risorse all'entita' dell'esercizio delle attivita'
richieste.
2.2. I produttori e/o utilizzatori di commutatori ad alta tensione e di
apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto
serra, possono richiedere ad un organismo di certificazione di essere
qualificati come organismi di valutazione, anche per il proprio personale,
purche' in possesso dei criteri generali definiti dalla norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17024 e dei requisiti minimi previsti dai regolamenti (CE) n.
305/2008 e n. 306/2008.
2.3. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il
tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti
certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi ad esempio a:
presentazione della domanda di certificazione;
esame della documentazione;
verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/ straordinaria,
estensione, sorveglianza, rinnovo, sessione d'esame);
rilascio della certificazione;
spese extra (vitto, alloggio, spese auto).
Il tariffario viene approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
Allegato B
(di cui all'articolo 6, comma 1)
REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
1. CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO
1.1. L'organismo di certificazione delle imprese di cui all'articolo 10
del regolamento (CE) n. 303/2008, deve essere in possesso di un
certificato di accreditamento ai sensi della norma EN 45011 (Requisiti
generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione
di prodotti - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte
dell'Organismo di accreditamento per la certificazione, in base alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 303/2008, dei seguenti servizi:
installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni
gas fluorurati ad effetto serra.
1.2. L'organismo di certificazione delle imprese di cui all'articolo 10
del regolamento (CE) n. 304/2008, deve essere in possesso di un
certificato di accreditamento ai sensi della norma EN 45011 (Requisiti
generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione
di prodotti - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte
dell'Organismo di accreditamento per la certificazione, in base alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008, dei seguenti servizi:
installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di
protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad
effetto serra.
2. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE E TARIFFARIO
2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno
schema per la certificazione delle imprese che preveda la predisposizione
da parte dell'impresa di un Piano della Qualita(1 ) atto a dimostrare il
rispetto dei seguenti
requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di
esecuzione della Commissione europea:
a) l'impresa impiega personale certificato ai sensi dell'articolo 9, comma
1, per le attivita' che richiedono una certificazione, in numero
sufficiente da coprire il volume di attivita' previsto;
b) l'impresa e' in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle
attivita' per cui e' richiesta la certificazione ha a disposizione gli
strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare
all'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni
variazione del numero del personale certificato, del volume di attivita' e
di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il
mantenimento della certificazione dell'impresa.
--------
(1 ) Per Piano della Qualita', come definito dalla norma UNI/ISO
10005, si intende un documento che precisa le particolari modalita'
operative, le risorse e le sequenze delle attivita' relative alla qualita'
di un determinato prodotto, progetto o contratto.
2.2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il
tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti
certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi ad esempio a:
presentazione della domanda di certificazione;
esame della documentazione;
verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/
straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo);
rilascio della certificazione;
spese extra (vitto, alloggio, spese auto). Il tariffario viene approvato
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
sensi dell'articolo 5, comma 1.
Allegato C
(di cui all'articolo 7, comma 1)
REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE
1. L'organismo di attestazione delle persone di cui all'articolo 3,
paragrafo, 1 del regolamento (CE) n.307/2008 deve essere in possesso di
certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita', accreditato ai sensi della norma EN 45011 (Requisiti generali
relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di
prodotti - ultima edizione applicabile) dall'Organismo di accreditamento,
per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento
(CE) n.307/2008, del seguente servizio:
erogazione di corsi di formazione per le persone addette al recupero di
determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di
condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo
d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.
2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema
per la certificazione che preveda la predisposizione da parte
dell'organismo di attestazione di un documento (Progettazione del Corso)
che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze che devono essere
contemplate nei programmi di formazione, consideri i requisiti
specificatamente riportati nell'allegato al regolamento (CE) n. 307/2008.