DPR n.147 del 15 febbraio 2006

Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000


esclamativo

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(GU n. 85 del 11-4-2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il Regolamento (CE) n.2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ed in particolare gli articoli 16, commi 1 e 5, e 17, comma 1;

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante misure per il recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2002, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1- Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono.
2. Il presente regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 (supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)- ».

Art. 2 - Definizioni
1. Ai soli fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «sostanze controllate», le sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alle lettere b) e c);
b) «clorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo I e II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000;
c) «idroclorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo VIII dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000;
d) «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento;
e) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze lesive recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essiccazione. Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature spesso effettuata in loco;
f) «rigenerazione», il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità;
g) «distruzione», trasformazione permanente o decomposizione di tutta o una porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie approvate dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose per la fascia di ozono;
h) «manutenzione», le operazioni di riparazione, sostituzione del fluido refrigerante, incluse le operazioni di recupero, riciclo e ricarica, nonché il controllo periodico di apparecchiature ed impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti le sostanze controllate;
i) «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto o l'apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero sostanze controllate.

Nota all'art. 2:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 2037/2000, si veda nelle note alle premesse.

Art. 3 - Attività di recupero e di riciclo
1. Le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore sono effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650.
2. Il gestore deve custodire un libretto di impianto conforme al modello di cui all'allegato I.
Nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di cui al comma 1.
3. I dispositivi di cui al comma 1 dovranno uniformarsi alla norma ISO 11650 entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4 - Controlli di fughe
1. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con la frequenza indicata al comma 2, da registrarsi nel libretto di impianto di cui all'allegato I. Gli impianti e le apparecchiature suddette devono essere sottoposti a controllo con le seguenti cadenze:
a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i 100 kg;
b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiore ai 100 kg.
2. Quando nel corso di un'ispezione venga individuato un indizio di fuga, si dovrà procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di alta pressione deve essere eseguita con l'impianto funzionante mentre quella sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con l'impianto spento.
3. Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata.
4. I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5 - Requisiti professionali minimi
1. Il personale che svolge le attività di cui agli articoli 1, 3 e 4 deve essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Note all'art. 5:
- L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997, e' il seguente:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze a svolgere attività di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Il regolamento (CE) n. 2037/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo stato di ozono è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europee n. L 244 del 29 settembre 2000.
- La legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, è  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993.
- La legge 16 giugno 1997, n. 179, recante modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1997.

Art. 6 - Disposizione finale
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Scajola, Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 200

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ID pagina: 457 - A069
Data creazione: 19/06/2006
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