Attuazione della direttiva 2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce le modalità d'applicazione
della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei
congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.
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Data Emanazione: 21/09/2005
Data Pubblicazione: 01/10/2005
(G.U. n. 229 del 1 Ottobre 2005)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n.107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del
Consiglio del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici,
mediante etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, recante norme per l'attuazione della
direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del
Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici,
dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1998;
Visti gli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, recante norme per
l'attuazione delle direttive 96/89/CE della Commissione del 23 maggio 1995, 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995 e
96/60/CE della Commissione del 19 settembre 1996, concernenti modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio
del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia rispettivamente delle lavatrici, delle
asciugabiancheria e delle lavasciuga ad uso domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
- n. 248 del 23 ottobre 1998;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/40/CE della Commissione
dell'8 maggio 2002 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto
riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003,
recante attuazione della direttiva 2002/31/CE della Commissione del
22 marzo 2002 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il
consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003;
Premesso che è necessario dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2003/66/CE della Commissione europea del 3
luglio 2003 che modifica la direttiva 94/2/CE della medesima Commissione del 21 gennaio 1994 che stabilisce modalità di
applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il
consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni;
Considerata l'opportunità di uniformare ed aggiornare le procedure di informazione relative ai frigoriferi elettrodomestici, ai
congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni, ai forni elettrici per uso domestico ed ai condizionatori d'aria per uso
domestico;
Ritenuto di attuare la direttiva 2003/66/CE modificando e integrando norme esistenti nell'ordinamento nazionale;
Decreta
Capo I - APPARECCHI PER LA REFRIGERAZIONE DI ALIMENTI
Art.1. Norme tecniche di riferimento
1. I commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, che
attua la direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994, richiamato nel seguito come il decreto ministeriale 2 aprile 1998,
sono sostituiti dai seguenti:
«1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto devono essere misurati in base a norme armonizzate adottate dagli enti
europei di normalizzazione (CEN, Cenelec, ETSI) su mandato della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del
Parlamento europeo e del Consiglio recepita con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, i cui numeri di riferimento siano stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento
delle norme nazionali di recepimento.
2. I dati relativi al rumore, la cui indicazione è disposta dagli allegati I, II e III al presente decreto, sono misurati in conformità
a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva del Consiglio 86/594/CEE del 1° dicembre
1986 ed ai successivi decreti di attuazione».
2. Gli allegati I e II al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998 sono modificati
conformemente alle parti 1 e 2 dell'allegato al presente decreto.
Art.2. Definizioni
1. L'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 2 aprile 1998 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9
marzo 1998, n. 107, che recepisce la direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992.».
Art.3. Documentazione tecnica
1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1998 è aggiunto il seguente periodo:
«Se le informazioni relative ad una particolare combinazione sono state ottenute per mezzo di calcoli basati sul progetto e/o per
estrapolazione da altre combinazioni, la documentazione deve contenere gli estremi di tali calcoli e/o estrapolazioni e delle
prove eseguite per verificare l'accuratezza dei calcoli effettuati (estremi del modello matematico usato per calcolare le prestazioni e
delle misurazioni effettuate per verificarlo)».
Art.4. Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate
1. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1998 è sostituito dal seguente:
«4. Quando l'offerta di vendita, di locazione o di vendita rateale dell'apparecchio avviene mediante comunicazione stampata o in forma
tale da non consentire al potenziale acquirente di prendere visione dell'apparecchio offerto, come nel caso di offerta scritta, catalogo
di vendita per corrispondenza, annunci su Internet o mediante altri mezzi elettronici di comunicazione, tale comunicazione deve
contenere tutte le informazioni elencate nell'allegato III del presente decreto».
2. L'allegato V al decreto ministeriale 2 aprile 1998 è modificato conformemente alla parte 3 dell'allegato al presente decreto.
Art.5. Divieto di vendita
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata la vendita al pubblico di apparecchi di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto ministeriale 2 aprile 1998 per i quali non siano state predisposte e non siano disponibili le etichette, le
schede e le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 4 del medesimo decreto ministeriale 2 aprile 1998 conformi al presente decreto.
Il presente comma non si applica agli apparecchi usati ed agli apparecchi nuovi la cui produzione è cessata alla data del 29
luglio 2003. La data di cessazione della produzione deve risultare da specifica dichiarazione del fabbricante, disponibile presso il
distributore.
Capo II - ALTRI APPARECCHI
Art.6. Esenzioni per forni elettrici per uso domestico
1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003, recante attuazione della
direttiva 2002/40/CE della Commissione dell'8 maggio 2002 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE
per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico è inserito il seguente comma:
«2. Il comma 1 del presente articolo non si applica ai forni elettrici per uso domestico usati ed ai modelli di forni elettrici
per uso domestico nuovi la cui produzione è cessata alla data del 4 giugno 2002. La data di cessazione della produzione deve risultare
da specifica dichiarazione del fabbricante, disponibile presso il distributore».
Art.7. Esenzioni per condizionatori d'aria per uso domestico
1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003, recante attuazione della
direttiva 2002/31/CE della Commissione del 22 marzo 2002 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE
per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico è inserito il seguente
comma:
«2. Il comma 1 del presente articolo non si applica ai condizionatori d'aria per uso domestico usati ed ai modelli di
condizionatori d'aria per uso domestico la cui produzione è cessata alla data del 23 aprile 2002. La data di cessazione della produzione
deve risultare da una specifica dichiarazione del fabbricante, disponibile presso il distributore».
Capo III - DISPOSIZIONI FINALI
Art.8. Disposizione finale
1. L'allegato recante l'etichetta, la scheda informativa e le classi di efficienza energetica è parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore dalla data di pubblicazione.